Art. 4

In vigore dal 18 nov 1945
Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale è modificano come segue: « 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo