Art. 4
4 / 15In vigore dal 18 nov 1945
Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale è modificano come segue:
« 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-4