Art. 8

Art. 8

8 / 15
In vigore dal 18 nov 1945
Il primo comma dell'art. 237 del Codice penale è sostituito dal seguente: La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duemila, nè superiore a lire cinquantamila ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-8