Art. 13

In vigore dal 18 nov 1945
Il primo comma dell'art. 374 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-13

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