Art. 10

In vigore dal 18 nov 1945
L'art. 31 del Codice di procedura penale è sostituito da] seguente: « Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile può disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-10

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