Art. 14

In vigore dal 18 nov 1945
Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo