Art. 14
14 / 15In vigore dal 18 nov 1945
Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
« Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-14