Art. 15
In vigore dal 18 nov 1945
Il limite di pena pecuniaria, stabilito per d'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 513, nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale è raddoppiato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti, addì 2 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-15