Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 18 nov 1945
Il limite di pena pecuniaria, stabilito per d'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 513, nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale è raddoppiato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato atta Corte dei conti, addì 2 novembre 1945 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. - FRASCA
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