DECRETO LEGISLATIVO·n. 118·22 gennaio 1948
Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli e relitti relativi a materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.
Vigente dal 6 febbraio 1953 20 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati
Art. 3Il Ministero dei trasporti ha facoltà di assegnare in uso o cedere in proprietà a coloro c
Art. 4Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati
Art. 5Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano agli autoveicoli provenienti dall'Africa Orie
Art. 6Gli autoveicoli assegnati in uso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 genna
Art. 7In sostituzione della pubblicazione da effettuarsi dalla sede centrale dell'Automobile Clu
Art. 8Il periodo da due a tre anni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21
Art. 9Decorso il periodo di un anno di cui al precedente articolo nonché il periodo di sei mesi
Art. 10Gli autoveicoli assegnati in uso dal Governo militare alleato direttamente o tramite gli U
Art. 11Gli autoveicoli o loro parti individuabili tuttora giacenti nei campi di raccolta degli Uf
Art. 12Il secondo comma dell'art. 3 e la lettera c) dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 lu
Art. 13Gli autoveicoli o loro parti individuabili appartenenti a civili consegnati al Ministero d
Art. 14Gli autoveicoli di fabbricazione straniera provenienti da recupero o loro parti individuab
Art. 15Il Ministero dei trasporti cede altresì in proprietà ai sensi dell'articolo precedente gli