Art. 10
In vigore dal 30 mar 1948
Gli autoveicoli assegnati in uso dal Governo militare alleato direttamente o tramite gli Uffici provinciali autotrasporti od altri pubblici Uffici, sono soggetti alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 145, n. 49, e del presente decreto.
L'assegnatario è equiparato all'usufruttuario dell'autoveicolo agli effetti dell'art. 2054 del Codice civile.
La quota del 10% o altra quota fissa corrisposta dagli assegnatari agli Uffici autotrasporti sino al 31 marzo 1946 da considerare di pertinenza degli Uffici stessi, ad eccezione delle somme eventualmente versate in conto acquisto oltre le quote suddette.
Le quote fisse corrisposte agli Uffici autotrasporti a decorrere dal 10 aprile e sino al 6 agosto 1946, nonché le quote fisse corrisposte all'Ente autotrasporti merci a decorrere dal 7 agosto 1946 sono da considerare versate in conto acquisto e pertanto vanno computate nei depositi cauzionali o nei prezzi di cessione che gli assegnatari devono pagare a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, e del presente decreto.
I tre decimi delle somme di cui al comma precedente sono trattenuti dagli Uffici autotrasporti o dall'Ente autotrasporti merci a rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione degli automezzi.
Storico versioni
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