Art. 15
In vigore dal 30 mar 1948
Il Ministero dei trasporti cede altresì in proprietà ai sensi dell'articolo precedente gli autoveicoli di fabbricazione italiana venduti dalle case costruttrici alle Forze armate tedesche, semprechè ne sia stato da queste corrisposto il prezzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118#art-15