Art. 17
In vigore dal 30 mar 1948
Sugli autoveicoli che a norma dell' vengono ceduti in proprietà con pagamento rateale va iscritta ipoteca a favore dello Stato per un importo superiore di almeno un terzo alle rate da versare; in luogo della costituzione dell'ipoteca sull'autoveicolo può essere concessa a favore dello Stato la garanzia ipotecaria su altri beni della cooperativa o di un terzo, purchè l'ipoteca sia di primo grado ed il valore dell'immobile ipotecato sia superiore di almeno un terzo alle rate da versare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118#art-17