Art. 19
In vigore dal 30 mar 1948
Gli autoveicoli alienati dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati, ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, possono essere immatricolati ed iscritti in proprietà, dietro presentazione di apposito documento dal quale risultino la effettuata alienazione e gli elementi di individuazione degli autoveicoli stessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118#art-19