Art. 6

In vigore dal 30 mar 1948
Gli autoveicoli assegnati in uso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, sono immatricolati ed iscritti a nome dell'assegnatario in base al provvedimento emanato dal Ministero dei trasporti. I diritti dell'assegnatario possono formare oggetto di cessione previa autorizzazione del Ministero dei trasporti. L'assegnatario è equiparato all'usufruttuario dell'autoveicolo agli effetti dell'art. 2054 del Codice civile. L'atto di assegnazione in uso è assoggettato alla tassa fissa di registro dell'importo di lire quaranta da corrispondersi nel modo stabilito dall' del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118#art-6

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