Art. 4

In vigore dal 30 mar 1948
Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati con riserva od iscritti ai fini amministrativi per i quali abbia richiesto la cessione in proprietà ai Ministeri indicati nell', capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve, in sostituzione della domanda prevista dal precedente e nello stesso termine, presentare all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente attestante la esistenza della richiesta di cessione in proprietà e l'originale appartenenza degli autoveicoli o loro parti individuabili alle Forze armate italiane. La dichiarazione deve essere presentata unitamente alla licenza di circolazione, sulla quale ne viene annotato il contenuto. Analoga annotazione deve risultare presso la Prefettura e presso il Pubblico Registro Automobilistico. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nel termine, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza che venga ritirata la licenza di circolazione. Tale licenza può essere restituita soltanto dopo la presentazione della dichiarazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118#art-4

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