Art. 78

Svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di operatori economici di fiducia e certificati

Svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di operatori economici di fiducia e certificati 1.   In deroga all’, paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati a svincolare le merci per loro conto al ricevimento delle stesse presso la sede di attività dell’importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell’esportatore, del proprietario o dello speditore, a condizione che i dati necessari per il regime pertinente e le informazioni in tempo reale sull’arrivo o sulla spedizione delle merci siano forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione. 2.   Gli operatori economici di fiducia e certificati che gestiscono un deposito doganale per le vendite a distanza in conformità dell’ svincolano solo le merci vincolate al regime di deposito doganale e pronte a essere messe in vendita nel territorio doganale dell’Unione. 3.   Fatto salvo l’, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati a effettuare determinati controlli sulle merci sotto vigilanza doganale. Per i controlli da effettuare a norma di altre normative applicate dalle autorità doganali, queste consultano le altre autorità competenti prima di concedere tale autorizzazione e possono concordare con esse un piano di controllo. 4.   Se un operatore economico di fiducia e certificato autorizzato a norma del paragrafo 3 ha motivo di ritenere che le merci non siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, ne informa immediatamente le autorità doganali. Dopo essere state informate in tal senso, le autorità doganali decidono in merito allo svincolo o al controllo delle merci in questione. 5.   Se necessario, le autorità doganali possono chiedere agli operatori economici di fiducia e certificati di presentare le merci ai fini di un controllo in un ufficio doganale o nel luogo in cui le merci dovevano essere svincolate. 6.   Qualora abbiano individuato un nuovo grave rischio finanziario o un’altra situazione specifica in relazione allo svincolo di merci per loro conto, le autorità doganali possono sospendere l’autorizzazione concessa a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo in conformità dell’, paragrafo 2. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo la procedura per lo svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di operatori economici di fiducia e certificati; b) definendo le condizioni, specificando il contenuto e stabilendo la procedura per i controlli effettuati dagli operatori economici di fiducia e certificati.
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