Art. 12
Revoca, sospensione e modifica di decisioni favorevoli
Revoca, sospensione e modifica di decisioni favorevoli
1. Una decisione favorevole è revocata o modificata:
a)
se non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione;
b)
se il destinatario della decisione non rispetta gli obblighi imposti dalla decisione stessa; o
c)
su richiesta del destinatario della decisione.
2. Una decisione favorevole è sospesa:
a)
se l’autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;
b)
se l’autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti da tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
c)
se il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni per la decisione o gli obblighi imposti dalla decisione.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo necessario per adottarli.
3. A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non ottempera un obbligo da essa imposto.
4. La revoca, la sospensione o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione.
5. Alla revoca, sospensione o modifica della decisione si applica l’, paragrafo 4.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando:
a)
i casi specifici di cui al paragrafo 3 in cui le autorità doganali sono autorizzate a revocare una decisione favorevole destinata a più persone anche nei confronti di persone diverse dalla persona che non ha rispettato un obbligo imposto dalla decisione stessa;
b)
i casi eccezionali in cui le autorità doganali sono autorizzate a rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica conformemente al paragrafo 5, secondo comma.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la revoca, la sospensione o la modifica di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-12