Art. 76
Informazioni e documenti di accompagnamento
Informazioni e documenti di accompagnamento
1. Quando forniscono o rendono disponibili i dati e le informazioni richiesti per il regime doganale specifico al quale le merci sono vincolate o sono destinate ad essere vincolate, le persone forniscono o rendono disponibili copie digitali dei documenti cartacei originali, utilizzate per ottenere tali dati e informazioni, ove esistano detti documenti cartacei originali.
2. Fino al 28 febbraio 2034, quando è presentata una dichiarazione doganale i documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento della presentazione della dichiarazione.
3. I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell’Unione applicabili di cui all’allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano essere stati trasmessi, messi a disposizione o in possesso del dichiarante se le autorità sono in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell’Unione tramite il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) a norma dell’, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.
4. I documenti di accompagnamento sono forniti o messi a disposizione anche dalle persone, ove necessario, per la gestione dei rischi doganali e per i controlli.
5. Fatte salve le altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime possono autorizzare gli operatori economici a redigere i documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 3.
6. Salvo disposizioni contrarie, la persona interessata conserva, ai fini dei controlli doganali, i documenti e le informazioni per almeno tre anni, su un supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile. Tale termine decorre:
a)
quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all’importazione ridotto a motivo del loro uso finale: dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale;
b)
quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea: dalla fine dell’anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa;
c)
nei casi non contemplati alle lettere a) e b): dalla fine dell’anno nel corso del quale le merci sono svincolate.
7. Fatto salvo l’, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un’obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 6 del presente articolo.
8. Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 6 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-76