Art. 75
Altre forme di notifica della disponibilità delle merci
Altre forme di notifica della disponibilità delle merci
L’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito può fornire o mettere a disposizione la notifica della disponibilità delle merci attraverso:
a)
la notifica dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione se la custodia temporanea o il vincolo a un regime doganale ha luogo presso l’ufficio doganale di entrata; oppure
b)
la notifica dell’arrivo delle merci al punto di uscita se la custodia temporanea ha luogo presso l’ufficio doganale di uscita.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-75