Art. 75 · Altre forme di notifica della disponibilità delle merci

Art. 75

Altre forme di notifica della disponibilità delle merci

Altre forme di notifica della disponibilità delle merci L’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito può fornire o mettere a disposizione la notifica della disponibilità delle merci attraverso: a) la notifica dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione se la custodia temporanea o il vincolo a un regime doganale ha luogo presso l’ufficio doganale di entrata; oppure b) la notifica dell’arrivo delle merci al punto di uscita se la custodia temporanea ha luogo presso l’ufficio doganale di uscita.
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