Art. 77

Svincolo delle merci

Svincolo delle merci 1.   Le autorità doganali responsabili del vincolo delle merci a un regime doganale a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), e dell’, paragrafo 2, decidono in merito allo svincolo delle merci, tenendo conto dei risultati dell’analisi dei rischi dei dati contenuti nella dichiarazione doganale o di quelli forniti o messi a disposizione dall’importatore, dall’esportatore o dal titolare del regime di transito e, se del caso, dei risultati di eventuali controlli o misure di attenuazione dei rischi. 2.   Lo svincolo delle merci non è considerato una prova di conformità. 3.   Le merci sono svincolate quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le autorità doganali sono state informate di quale persona sia l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito responsabile delle merci; b) le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale in questione conformemente agli sono soddisfatte; e c) le merci non sono state selezionate per alcun controllo o sono state selezionate per controlli che non hanno dato luogo a risultanze che giustificassero il rifiuto dello svincolo di tali merci. 4.   Le autorità doganali rifiutano lo svincolo in qualsiasi dei seguenti casi: a) se le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale in questione non sono state soddisfatte, comprese le formalità non doganali dell’Unione definite all’, punto 11), del regolamento (UE) 2022/2399 applicabili alle merci; b) se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali; c) se dispongono di prove che i dati forniti o messi a disposizione non sono esatti. 5.   Le autorità doganali sospendono lo svincolo in qualsiasi dei seguenti casi: a) se hanno motivo di ritenere che le merci non sono conformi alla normativa doganale o ad altre normative applicate dalle autorità doganali o che possano presentare un grave rischio per la salute e la vita umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per qualsiasi altro interesse pubblico; b) se altre autorità competenti ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative applicate dalle autorità doganali. Un’infrazione sistematica, accertata per un operatore economico a norma dell’, paragrafo 5, costituisce un motivo di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda tutte le merci notificate come disponibili per l’immissione in libera pratica da parte di tale operatore economico entro almeno sei mesi dalla determinazione dell’infrazione. 6.   Se lo svincolo è stato sospeso conformemente al paragrafo 5, le autorità doganali svolgono le consultazioni previste dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, e: a) se altre autorità competenti ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, rifiutano lo svincolo; b) se le altre autorità competenti hanno approvato lo svincolo, svincolano le merci; c) se le altre autorità competenti non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali o, in mancanza di tale termine, entro cinque giorni, svincolano le merci; oppure d) se le altre autorità competenti lo richiedono perché hanno notificato alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, mantengono la sospensione per non più di 90 giorni. 7.   Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo, entro un termine ragionevole dopo che: a) le merci degli importatori per le vendite a distanza sono arrivate nel territorio doganale dell’Unione; b) le merci degli importatori sono arrivate alla loro destinazione finale; oppure c) l’esportatore ha trasmesso le informazioni pre-partenza. 8.   Se sospendono lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 5 o rifiutano lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, lettera a), le autorità doganali registrano nel centro digitale doganale dell’UE la loro decisione e qualsiasi altra informazione richiesta dal diritto dell’Unione, se del caso. Tali informazioni sono rese disponibili alle altre autorità doganali. 9.   Se le autorità doganali hanno rifiutato lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, lettera a): a) se le altre autorità competenti non si sono opposte, le merci possono essere successivamente vincolate a un altro regime doganale con l’indicazione che erano state precedentemente rifiutate per un altro regime doganale; b) se le altre autorità competenti si sono opposte al vincolo delle merci a un regime doganale, le autorità doganali registrano tale informazione nel centro digitale doganale dell’UE e agiscono conformemente al titolo V, capo 4. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) determinando i termini ragionevoli di cui al paragrafo 7 del presente articolo; b) specificando ulteriormente i casi specifici elencati al paragrafo 7 del presente articolo; oppure c) stabilendo ulteriori casi particolari in cui si ritiene che le autorità doganali abbiano svincolato le merci.
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