Art. 79
Modifica delle informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale
Modifica delle informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale
1. Prima della data di svincolo delle merci, l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito modificano uno o più dati forniti o resi disponibili per vincolare tali merci a un regime doganale:
a)
quando vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o dell’inesattezza di tali informazioni; oppure
b)
quando un’autorità doganale chiede loro di farlo a causa dell’inaccuratezza o dell’incompletezza dei dati o di problemi connessi alla qualità dei dati.
2. L’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito non modifica le informazioni nel caso in cui:
a)
le autorità doganali l’abbiano informato che intendono procedere all’esame delle merci;
b)
le autorità doganali l’abbiano informato che hanno appurato che i dati forniti o resi disponibili sono inesatti; oppure
c)
le merci siano già state svincolate.
3. Entro tre anni dalla data di svincolo delle merci, l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito può richiedere la modifica di uno o più dati forniti o messi a disposizione per vincolare le merci a un regime doganale. Le autorità doganali decidono se accettare o rifiutare la modifica, tenendo conto del rischio di non conformità agli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale in questione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i casi in cui i dati possono essere modificati dopo la data di svincolo in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per modificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-79