Art. 145

Deposito doganale per le vendite a distanza

Deposito doganale per le vendite a distanza 1.   Solo gli importatori per le vendite a distanza che hanno scelto di avvalersi del regime IOSS aventi lo status di operatore economico di fiducia e certificato o i loro rappresentanti indiretti possono essere autorizzati a immagazzinare e mettere in opera le merci in un deposito doganale privato per le vendite a distanza prima di una vendita a distanza. 2.   Le merci destinate alle vendite a distanza possono essere vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale per le vendite a distanza solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali applicabili per quanto riguarda l’immissione in libera pratica; b) sono imballate in imballaggi collettivi contenenti merci simili, in uno stato precedente alla preparazione delle singole spedizioni al momento della conclusione della vendita a distanza; c) sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione in quantità tali da facilitare l’espletamento di controlli doganali efficaci. Nel valutare se la condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta, le autorità doganali tengono conto delle dimensioni del soggetto che prevede di effettuare le vendite a distanza dal deposito doganale. 3.   Le autorità doganali e le altre autorità competenti hanno il diritto di controllare se le merci sono conformi ai requisiti per l’immissione in libera pratica prima che queste siano vincolate al regime di deposito doganale e durante il loro magazzinaggio. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali riguardo alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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