Art. 143

Durata di un regime di deposito

Durata di un regime di deposito 1.   La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato: a) in circostanze eccezionali, in particolare quando, nel caso di deposito di lunga durata, il tipo e la natura delle merci potrebbero costituire una minaccia per la salute e la vita umana, animale o vegetale o per l’ambiente; b) qualora sia stata revocata l’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito.
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