Art. 143 · Durata di un regime di deposito

Art. 143

Durata di un regime di deposito

Durata di un regime di deposito 1.   La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato: a) in circostanze eccezionali, in particolare quando, nel caso di deposito di lunga durata, il tipo e la natura delle merci potrebbero costituire una minaccia per la salute e la vita umana, animale o vegetale o per l’ambiente; b) qualora sia stata revocata l’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito.
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