Art. 63

Controlli doganali

Controlli doganali 1.   Fatte salve le disposizioni del capo 2, le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario, compresi i controlli casuali. 2.   I controlli doganali possono consistere, in particolare: a) nell’esame delle merci; b) nel prelievo di campioni di merci; c) nella verifica dell’autenticità, dell’integrità, dell’accuratezza e della completezza dei dati forniti o messi a disposizione da qualsiasi persona; d) nella verifica dell’esistenza, dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità dei documenti; e) nell’esame della contabilità, delle scritture commerciali e delle fonti di dati degli operatori economici; f) nel controllo dei mezzi di trasporto; g) nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé; h) nello svolgimento di indagini ufficiali; e i) in altri atti simili. Se necessario, i controlli doganali possono prevedere il trattamento dei dati elettronici e la fonte dei dati forniti o messi a disposizione presso il centro doganale digitale dell’UE. 3.   Qualora debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da altre autorità relativamente alle stesse merci, le autorità doganali cooperano strettamente con tali altre autorità in modo che, ove possibile, tali altri controlli possano essere effettuati contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (principio dello «sportello unico»). Quando altri controlli sono effettuati contemporaneamente ai controlli doganali, le autorità doganali svolgono un ruolo di coordinamento. 4.   Le autorità doganali possono decidere di effettuare controlli in un luogo da esse designato.
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