Art. 64

Verifica dei dati forniti o messi a disposizione

Verifica dei dati forniti o messi a disposizione 1.   Dal momento in cui le persone forniscono o mettono a disposizione dati alle autorità doganali, queste ultime possono, al fine di verificare l’esattezza dei dati forniti: a) esaminare i dati e i documenti di accompagnamento, compreso l’accesso alle fonti di dati detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi; b) chiedere che siano forniti altri documenti o dati, compresi quelli detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi; c) richiedere l’accesso ai registri elettronici della persona; d) procedere all’esame delle merci; e) prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure relative alla verifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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