Art. 64
Verifica dei dati forniti o messi a disposizione
Verifica dei dati forniti o messi a disposizione
1. Dal momento in cui le persone forniscono o mettono a disposizione dati alle autorità doganali, queste ultime possono, al fine di verificare l’esattezza dei dati forniti:
a)
esaminare i dati e i documenti di accompagnamento, compreso l’accesso alle fonti di dati detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi;
b)
chiedere che siano forniti altri documenti o dati, compresi quelli detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi;
c)
richiedere l’accesso ai registri elettronici della persona;
d)
procedere all’esame delle merci;
e)
prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure relative alla verifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-64