Art. 61
Valutazione della gestione dei rischi doganali
Valutazione della gestione dei rischi doganali
1. Almeno una volta all’anno, la Commissione, in cooperazione con l’Autorità doganale dell’UE e con le autorità doganali, valuta l’attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l’efficacia e l’efficienza operative e strategiche e pubblica informazioni non sensibili su tale valutazione. La Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’Autorità doganale dell’UE raccoglie e analizza le informazioni pertinenti e svolge tutte le attività necessarie. L’Autorità doganale dell’UE può chiedere relazioni periodiche o ad hoc a uno o più Stati membri al riguardo, a meno che tali informazioni non possano essere estratte dal centro doganale digitale dell’UE.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 e per adempiere al suo ruolo e alle sue responsabilità a norma del presente titolo, la Commissione può trattare tutte le informazioni pertinenti disponibili attraverso il centro doganale digitale dell’UE e può chiedere le informazioni non disponibili in tal modo all’Autorità doganale dell’UE e alle autorità doganali.
4. Nel definire settori di controllo prioritari comuni nonché criteri e norme comuni in materia di rischio di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione tengono conto, se del caso, delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.
Storico versioni
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