Art. 60
Informazioni pertinenti per la gestione dei rischi e i controlli
Informazioni pertinenti per la gestione dei rischi e i controlli
1. Tutte le informazioni sui rischi, i segnali di rischio, i risultati dell’analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo, i risultati dei controlli e altre informazioni pertinenti sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell’UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un’analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono le informazioni sui rischi tra di loro, nonché con l’Autorità doganale dell’UE e con la Commissione.
2. Le autorità doganali, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione hanno il diritto di trattare gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente ai rispettivi ruoli di cui agli articoli da 56 a 58 e all’ e sulla base dei rispettivi diritti di accesso e trattamento definiti all’.
3. L’Autorità doganale dell’UE utilizza, ove possibile, il centro doganale digitale dell’UE per raccogliere o interagire con dati, documenti o informazioni di qualsiasi altra fonte che siano ritenuti utili per la gestione dei rischi da parte dell’Autorità doganale dell’UE, della Commissione o di un’autorità doganale. Se è utilizzato un sistema diverso dal centro doganale digitale dell’UE, tale sistema soddisfa le stesse norme in materia di sicurezza e integrità dei dati di cui al titolo III.
4. Fino al 30 giugno 2028, la Commissione svolge i compiti dell’Autorità doganale dell’UE di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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