Art. 59

Criteri e norme comuni in materia di rischio

Criteri e norme comuni in materia di rischio 1.   I criteri e le norme comuni in materia di rischio comprendono: a) una descrizione dei rischi; b) i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controlli doganali; c) la natura dei controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità doganali; d) l’applicazione di misure di analisi e attenuazione dei rischi nella catena di approvvigionamento, comprese le richieste di informazioni o azioni e le istruzioni di non caricare o trasportare; e e) la durata dell’applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c). 2.   Nello stabilire i criteri e le norme comuni in materia di rischio, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) la proporzionalità rispetto al rischio; b) l’urgenza della necessaria applicazione dei controlli; c) l’incidenza ragionevolmente prevedibile sul flusso di scambi e sulle risorse dei singoli Stati membri destinate ai controlli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-59

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo