Art. 59
Criteri e norme comuni in materia di rischio
Criteri e norme comuni in materia di rischio
1. I criteri e le norme comuni in materia di rischio comprendono:
a)
una descrizione dei rischi;
b)
i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controlli doganali;
c)
la natura dei controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità doganali;
d)
l’applicazione di misure di analisi e attenuazione dei rischi nella catena di approvvigionamento, comprese le richieste di informazioni o azioni e le istruzioni di non caricare o trasportare; e
e)
la durata dell’applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).
2. Nello stabilire i criteri e le norme comuni in materia di rischio, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:
a)
la proporzionalità rispetto al rischio;
b)
l’urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
c)
l’incidenza ragionevolmente prevedibile sul flusso di scambi e sulle risorse dei singoli Stati membri destinate ai controlli.
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