Art. 57

Ruolo dell’Autorità doganale dell’UE

Ruolo dell’Autorità doganale dell’UE 1.   L’Autorità doganale dell’UE effettua periodicamente una valutazione delle minacce che funge da base per le raccomandazioni di cui all’, paragrafo 6. 2.   L’Autorità doganale dell’UE svolge attività di gestione dei rischi a livello dell’Unione, tenendo debitamente conto degli orientamenti in materia di politica doganale di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e del possibile esito del processo di cui all’, paragrafo 6. In particolare, l’Autorità doganale dell’UE: a) può presentare contributi alla Commissione per l’istituzione dei settori di controllo prioritari comuni nonché dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio di cui all’, paragrafo 1; b) può assistere la Commissione nell’istituzione dei settori di controllo prioritari comuni nonché dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio di cui all’, paragrafo 1, tenendo conto delle conoscenze operative e delle competenze tecniche in materia di gestione dei rischi; c) elabora strategie di vigilanza, se del caso in collaborazione con autorità diverse dalle autorità doganali, ed effettua valutazioni ad hoc delle minacce nel settore doganale di cui all’, paragrafo 2, lettera c); d) scambia i dati pertinenti con le autorità doganali e con altre autorità ai fini del presente titolo, ove possibile mediante il centro doganale digitale dell’UE, conformemente all’; e) qualora individui o sospetti casi di frode, ne informa l’OLAF e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi, può informare anche Europol, limitatamente al mandato di Europol; f) elabora orientamenti operativi per le attività di gestione dei rischi che coinvolgono più di un’autorità doganale; g) elabora ed effettua un’analisi comune dei rischi e genera risultati dell’analisi dei rischi e, qualora sia individuato un rischio, formula raccomandazioni di controllo e propone altre misure di attenuazione dei rischi appropriate alle autorità doganali, anche ai fini dell’applicazione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio e ai fini della gestione delle situazioni di crisi, tenendo conto della gravità del rischio e dell’incidenza ragionevolmente prevedibile sui flussi commerciali e sulle risorse dei singoli Stati membri destinate ai controlli; h) può fornire contributi alla Commissione per l’elaborazione di un quadro sul principio «conformità o spiegazione» applicabile alle raccomandazioni di controllo, che le autorità doganali devono utilizzare in caso di inosservanza di tali raccomandazioni di controllo; i) adotta misure per gestire il numero di raccomandazioni di controllo, tenendo conto dell’incidenza ragionevolmente prevedibile sui flussi commerciali e della gravità del rischio, qualora l’attuazione pratica delle raccomandazioni di controllo non sia fattibile a causa dei vincoli in termini di risorse di un ufficio doganale pertinente. 3.   Se necessario ai fini di cui al paragrafo 2, l’Autorità doganale dell’UE può raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e quelli provenienti da altre fonti, comprese le fonti individuate nel diritto nazionale o dell’Unione, nonché provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali. 4.   L’Autorità doganale dell’UE informa la Commissione e le autorità doganali in merito alle sue attività di gestione dei rischi e al loro esito su base ad hoc, ove necessario o laddove ciò sia stato richiesto dalla Commissione. A tale riguardo, l’Autorità doganale dell’UE trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie. 5.   Fino al 30 giugno 2028 la Commissione può svolgere i compiti di gestione dei rischi dell’Autorità doganale dell’UE di cui al presente articolo.
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