Art. 232

Compiti

Compiti 1.   A decorrere dalla data in cui le è affidato l’incarico dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione del centro doganale digitale dell’UE a norma dell’, paragrafo 2, l’Autorità doganale dell’UE è responsabile di tali compiti e contribuisce al funzionamento efficiente dell’ambiente doganale elettronico a livello dell’Unione. 2.   L’Autorità doganale dell’UE svolge le attività di gestione e trattamento dei dati necessarie per l’adempimento dei suoi compiti. 3.   L’Autorità doganale dell’UE svolge compiti di gestione dei rischi conformemente al titolo IV, capo 2. 4.   L’Autorità doganale dell’UE svolge compiti relativi alle misure restrittive e ai meccanismi di gestione delle crisi conformemente al titolo XI. 5.   L’Autorità doganale dell’UE sostiene la Commissione e gli Stati membri affinché possano sorvegliare in modo più efficiente l’applicazione delle misure restrittive che il Consiglio può adottare a norma dell’, paragrafo 2, TFUE, e che incidono sui flussi di merci, al fine di evitare l’elusione di tali misure. 6.   Sulla base di una valutazione delle minacce effettuata a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, lettera c), l’Autorità doganale dell’UE elabora periodicamente raccomandazioni per assistere le autorità doganali nello svolgimento della loro missione di cui all’. Presenta tali raccomandazioni alla Commissione, che ne tiene conto nell’individuare i settori che giustificano un trattamento prioritario per la segnalazione al Consiglio e l’eventuale esame da parte di quest’ultimo. 7.   L’Autorità doganale dell’UE svolge attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali e alla Commissione. In particolare: a) elabora norme comuni indicative in relazione all’attuazione del presente regolamento, sulla base della diagnostica e della valutazione degli uffici doganali, e formula raccomandazioni per le migliori pratiche e ne monitora l’uso; b) effettua la misurazione delle prestazioni dell’unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni conformemente al titolo XV, capo 1; c) elabora il contenuto in materia di formazione per i funzionari doganali e i professionisti doganali dell’Unione al fine di integrare e sostenere la formazione fornita dagli Stati membri, se del caso; d) contribuisce alla creazione di un sistema dell’Unione per riconoscere l’eccellenza degli istituti di istruzione che offrono programmi di formazione e istruzione nel settore doganale, anche per quanto riguarda lo status di operatore economico autorizzato e lo status di operatore economico di fiducia e certificato; e) coordina e sostiene la creazione volontaria, da parte degli Stati membri, di centri di eccellenza specializzati per finalità a livello dell’Unione nei pertinenti settori doganali, in particolare la formazione di funzionari doganali e professionisti doganali, nonché dei laboratori doganali; f) facilita e coordina le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale; g) elabora e diffonde manuali operativi per l’applicazione pratica dei processi e dei metodi di lavoro doganali, in collaborazione con le autorità doganali, e sviluppa norme comuni al riguardo; h) elabora orientamenti e manuali semplificati per le microimprese e le piccole imprese e le sostiene nell’applicazione della normativa e delle formalità doganali dell’Unione; i) formula un parere per stabilire se il rilascio di un’autorizzazione per regimi speciali possa ledere gli interessi dei produttori dell’Unione, conformemente all’, paragrafi 5, 6 e 7; j) coopera con istituzioni, organi e organismi dell’Unione e con le autorità nazionali diverse dalle autorità doganali a norma dell’, paragrafo 10; k) coordina e sostiene la cooperazione operativa tra le autorità doganali dei diversi Stati membri e tra le autorità doganali e altre autorità competenti nei diversi Stati membri conformemente al titolo XIII; l) su richiesta di uno Stato membro, agevola e sostiene la cooperazione tra le autorità doganali e la cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità competenti all’interno di uno Stato membro, conformemente al titolo XIII; m) pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti di cui all’; n) fornisce sostegno e consulenza alla Commissione per la risoluzione di casi complessi di classificazione, valutazione e origine e per la valutazione delle decisioni e l’applicazione delle decisioni al riguardo; o) fornisce sostegno e consulenza alle autorità doganali per risolvere le incertezze relative alla determinazione del luogo di stabilimento degli operatori economici qualora i criteri applicabili si riferiscano a più di uno Stato membro; p) assiste la Commissione, su sua richiesta, nella gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali relativamente alle materie disciplinate dal presente regolamento. 8.   L’Autorità doganale dell’UE sviluppa e mantiene canali di comunicazione con i portatori di interessi in relazione al centro doganale digitale dell’UE e agevola l’accesso alle informazioni su tariffe, contingenti e misure restrittive. 9.   La Commissione può affidare all’Autorità doganale dell’UE il compito di fornire sostegno allo sviluppo e all’attuazione di una strategia operativa per le attività collegate alle attrezzature per il controllo doganale e ad altri programmi connessi alle dogane. In tal caso, l’Autorità doganale dell’UE coopera con la Commissione e può svolgere compiti quali la valutazione delle esigenze, la gestione dei finanziamenti, il coordinamento delle aggiudicazioni congiunte, l’acquisto di attrezzature e l’agevolazione della loro condivisione.
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