Art. 268

Cooperazione doganale con altre autorità all’interno dell’Unione

Cooperazione doganale con altre autorità all’interno dell’Unione 1.   Fatti salvi il regolamento (CE) n. 515/97 e gli del presente regolamento, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali cooperano con altre autorità o con altri organismi competenti a livello dell’Unione e nazionale, comprese le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità o gli organismi di contrasto, le autorità statistiche e le autorità fiscali, nell’ambito dei quadri giuridici applicabili. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha luogo periodicamente e secondo modalità strutturate. Essa persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) contribuire e dare seguito agli sviluppi legislativi in settori strategici rilevanti per le dogane; b) scambiare dati, in particolare dati pertinenti per la gestione dei rischi a norma del titolo IV, capo 2; c) sviluppare strategie di vigilanza coerenti e coordinate per la gestione dei rischi inerenti alle merci nell’ambito delle competenze delle autorità doganali e di altre autorità, conformemente al titolo IV, capo 2; d) facilitare l’attuazione operativa, anche attraverso l’esecuzione di controlli congiunti a norma dell’; e) se del caso, procedere a scambi di competenze e migliori pratiche attraverso sessioni di formazione congiunte su come individuare prodotti non conformi; f) nei settori pertinenti per le dogane, contribuire alle attività di innovazione e ricerca per sviluppare nuove tecnologie e agevolare aggiudicazioni congiunte. 3.   Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preliminare, l’Autorità doganale dell’UE, in cooperazione con le autorità doganali, adotta e aggiorna periodicamente un quadro a sostegno della cooperazione di cui al presente articolo proponendo obiettivi e settori chiave di cooperazione nonché fornendo orientamenti per la sua attuazione pratica. L’Autorità doganale dell’UE può concludere accordi di lavoro per elaborare e aggiornare tale quadro. L’Autorità doganale dell’UE coinvolge altre parti interessate nell’elaborazione del quadro o degli accordi di lavoro di cui al presente paragrafo. 4.   Se, nel contesto della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali ricevono da altre autorità competenti a livello nazionale una domanda di estrazione e comunicazione dei dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, tali dati sono forniti solo su richiesta motivata e con l’approvazione delle autorità doganali responsabili dei dati. Tale estrazione e comunicazione è limitata ai dati che l’autorità ricevente ha il diritto di ottenere conformemente al quadro giuridico nell’ambito del quale opera e che sono strettamente necessari per la finalità indicata nella pertinente domanda. Gli Stati membri adottano misure per garantire il rispetto delle norme dell’Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati. Le autorità doganali designano un’unità centrale incaricata di ricevere le domande di cui al presente paragrafo e di garantirne il trattamento. 5.   Le autorità doganali e l’Autorità doganale dell’UE si avvalgono di mezzi elettronici per adempiere agli obblighi elencati al paragrafo 4. 6.   Se un’autorità doganale sospetta che le merci non siano conformi ad altri atti giuridici applicati dalle autorità doganali, condivide immediatamente tali informazioni con le pertinenti autorità competenti attraverso i mezzi tecnici ed entro i termini previsti nella legislazione applicabile. 7.   Se un’autorità doganale coopera con un’altra autorità in un altro Stato membro, informa l’autorità doganale di tale Stato membro del fatto che la cooperazione è in corso. Se la cooperazione coinvolge più di due Stati membri, le autorità doganali partecipanti ne informano l’Autorità doganale dell’UE che, su richiesta, può fornire loro sostegno operativo e di coordinamento a norma dell’. 8.   Qualora applichino il quadro di cooperazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri riferiscono periodicamente e almeno ogni due anni all’Autorità doganale dell’UE in merito alla sua applicazione. L’Autorità doganale dell’UE tiene conto dei risultati di tale comunicazione nelle sue attività di monitoraggio di cui all’, paragrafo 7, lettera a), e nei suoi compiti di misurazione delle prestazioni di cui all’, paragrafo 7, lettera b). 9.   Fino al 21 settembre 2027, la Commissione può svolgere i compiti dell’Autorità doganale dell’UE. 10.   L’Autorità doganale dell’UE può cooperare con altre autorità nazionali, nonché con la Commissione e altre istituzioni e altri uffici, agenzie, reti e organismi dell’Unione, al fine di contribuire agli obiettivi di cui al paragrafo 2. Se l’Autorità doganale dell’UE coopera con altre autorità nazionali di uno Stato membro, ne informa l’autorità doganale di tale Stato membro. 11.   L’Autorità doganale dell’UE coopera strettamente con l’OLAF e l’EPPO qualora si rilevino frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione. 12.   L’Autorità doganale dell’UE può partecipare e contribuire ad analisi strategiche e valutazioni delle minacce, programmi di innovazione, attività di formazione, reti e altre attività pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti e organizzate da tali altre istituzioni e da altri organi e organismi dell’Unione pertinenti.
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