Art. 269

Azioni che devono essere intraprese dalle autorità doganali

Azioni che devono essere intraprese dalle autorità doganali 1.   Le autorità doganali attuano le misure previste da altri atti giuridici applicati dalle autorità doganali conformemente alle disposizioni di tali altri atti giuridici, quali: a) raccogliere dati specifici per tutte le spedizioni, anche mediante controlli automatizzati delle formalità non doganali dell’Unione, a condizione che siano conservati in un registro centrale dell’Unione; b) fornire statistiche, analisi e tendenze, in particolare nei settori a rischio; c) facilitare e coordinare i controlli da parte di altre autorità; d) effettuare controlli su determinate spedizioni, selezionate in base alla gestione dei rischi conformemente al titolo IV e tenendo conto delle analisi di cui alla lettera b) del presente paragrafo; e) consultare altre autorità prima dello svincolo delle merci a norma dell’; f) adottare tutte le misure necessarie in relazione alle merci non conformi, comprese la vendita o la distruzione di tali merci; g) applicare il quadro di cooperazione di cui all’; h) allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro nonché segnalare sospetti di frode e di attività criminose; i) garantire un follow-up qualora la circolazione delle merci violi altre normative applicate dalle autorità doganali; j) compiere eventuali altre azioni complementari. 2.   Se uno Stato membro designa un valico di frontiera doganale specializzato per l’applicazione di talune altre normative applicate dalle autorità doganali, informa l’Autorità doganale dell’UE in merito a tale designazione. L’Autorità doganale dell’UE redige e aggiorna periodicamente un elenco di tali valichi di frontiera doganali specializzati e lo pubblica sul proprio sito web. I vincoli risultanti da un obbligo di passare per tale valico di frontiera doganale specializzato non devono essere, per gli operatori economici, sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito, tenuto conto delle circostanze che giustificano tale obbligo. 3.   Al fine di facilitare l’identificazione, l’applicazione e l’esecuzione di altre normative applicate dalle autorità doganali, la Commissione redige e aggiorna regolarmente un elenco integrato degli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono le prescrizioni applicabili alle merci soggette a controlli doganali volte a tutelare gli interessi pubblici e lo pubblica sul proprio sito web.
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