Art. 271

Accordi bilaterali con paesi terzi

Accordi bilaterali con paesi terzi 1.   Quando uno Stato membro avvia negoziati con un paese terzo al fine di concludere un accordo bilaterale sull’attuazione della normativa doganale, notifica senza indebito ritardo alla Commissione il progetto di accordo che intende firmare. 2.   Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità dell’accordo con il diritto dell’Unione. Se ritiene l’accordo incompatibile con il diritto dell’Unione, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l’accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare tali incompatibilità. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi bilaterali esistenti entro il 21 settembre 2027.
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