Art. 272

Scambio di dati con i paesi terzi

Scambio di dati con i paesi terzi 1.   La Commissione, le autorità doganali e l’Autorità doganale dell’UE, in conformità del diritto dell’Unione applicabile, possono scambiare e condividere dati elaborati in conformità del presente regolamento con le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi ai fini della cooperazione doganale, anche per mezzo di scambi sistematici e automatizzati, qualora: a) tale scambio sia previsto da un accordo internazionale concluso tra l’Unione e il paese terzo o i paesi terzi interessati; b) tale scambio sia previsto da atti giuridici dell’Unione nei settori doganale, della politica commerciale comune o della politica estera e di sicurezza comune, o da altre normative dell’Unione applicate dalle autorità doganali; oppure c) tale scambio sia previsto da un accordo bilaterale concluso o mantenuto in conformità della procedura e delle condizioni di cui ai paragrafi da 6a 9 tra uno Stato membro e un paese terzo. 2.   Nel caso in cui le autorità doganali o l’Autorità doganale dell’UE scambino dati con le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi, ne informano la Commissione. 3.   Lo scambio di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) garantisce che il trasferimento di dati personali sia conforme al capo V del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi; b) garantisce la riservatezza delle informazioni in conformità del presente regolamento; e c) garantisce che lo scambio di dati avvenga attraverso adeguati mezzi di comunicazione sicuri. 4.   Lo scambio di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare, le seguenti categorie di dati: a) i dati contenuti nelle decisioni adottate dalle autorità doganali o in decisioni analoghe adottate in paesi terzi riguardanti informazioni vincolanti, lo status di operatore economico autorizzato, lo status di operatore economico di fiducia e certificato, il valore in dogana, la posizione doganale delle merci o i regimi speciali; b) i dati contenuti nelle dichiarazioni, nelle notifiche, nella prova della posizione doganale delle merci e nei documenti giustificativi, oppure altrimenti forniti alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione o alle autorità di paesi terzi, o messi a loro disposizione, oppure rilasciati da tali autorità; c) i dati sui rischi individuati, le constatazioni effettuate e i risultati ottenuti dalle autorità doganali degli Stati membri o dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità doganali di paesi terzi, dall’altro, nel corso dell’effettuazione di analisi dei rischi e controlli. 5.   Lo scambio di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati gli scambi di informazioni effettuati a norma delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa reciproca contenute negli accordi tra l’Unione e i paesi terzi, nonché il regolamento (CE) n. 515/97. 6.   A uno Stato membro può essere conferito il potere, di avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1, conformemente alle procedure e le condizioni stabilite in un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 8. Quando entra in vigore un accordo sullo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 tra l’Unione e un determinato paese terzo, esso prevale su qualsiasi parte pertinente di accordi bilaterali esistenti, che non può più essere applicata. 7.   Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi bilaterali esistenti che prevedono lo scambio di informazioni in ambito doganale. Se ritiene un accordo incompatibile con il diritto dell’Unione, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l’accordo entro un lasso di tempo ragionevole fissato dalla Commissione in modo da eliminare tali incompatibilità. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando le condizioni e le procedure in conformità delle quali a uno Stato membro può essere conferito il potere di avviare i negoziati di cui al paragrafo 6. In tali condizioni rientrano l’obbligo per lo Stato membro interessato di notificare alla Commissione, all’Autorità doganale dell’UE e a tutti gli altri Stati membri la sua intenzione di concludere tale accordo bilaterale e il relativo contenuto. La Commissione valuta il suo impatto sul diritto dell’Unione e sui futuri negoziati a livello di Unione. L’atto delegato prevede inoltre il monitoraggio dell’attuazione di tali accordi. 9.   Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per conferire allo Stato membro interessato il potere di concludere l’accordo bilaterale in questione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti a tale conferimento di potere, relativi alla necessità di consentire in tempi rapidi lo scambio di informazioni richiesto, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5). Qualora decida di non adottare un atto di esecuzione a norma del presente paragrafo, la Commissione informa lo Stato membro interessato entro lo stesso termine.
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