Art. 274

Violazioni della normativa doganale

Violazioni della normativa doganale 1.   Fatti salvi gli , gli Stati membri garantiscono che almeno le violazioni seguenti della normativa doganale siano oggetto di sanzioni stabilite nel rispettivo diritto nazionale: a) mancato rispetto, da parte del titolare di una decisione doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione; b) mancato rispetto dell’obbligo di fornire alle autorità doganali, o di mettere a loro disposizione, dati completi e accurati in conformità della normativa doganale; c) mancato rispetto dell’obbligo di tenere scritture previsto dalla normativa doganale; d) mancato rispetto delle norme in materia di sottrazione di merci alla vigilanza doganale; e) mancato rispetto degli obblighi relativi ai regimi doganali; f) mancato rispetto degli obblighi di un importatore di cui all’, paragrafo 2; g) mancato rispetto degli obblighi di un esportatore di cui all’, paragrafo 1. 2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere ulteriori comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni della normativa doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-274

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo