Art. 28
Esportatori
Esportatori
1. L’esportatore:
a)
fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda il regime doganale al quale le merci sono vincolate conformemente all’ o 161 o richieste ai fini dell’appuramento del regime di cui all’, paragrafo 4, o all’ o 158 e le conserva;
b)
garantisce il pagamento di tutti i dazi doganali e degli altri oneri dovuti;
c)
garantisce che le merci che escono dal territorio doganale dell’Unione siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e fornisce o mette a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità, e le conserva;
d)
comunica alle autorità doganali qualsiasi informazione relativa a movimenti sospetti o manipolazione non autorizzata delle merci di cui sia a conoscenza;
e)
adempie qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale che incombe all’esportatore.
2. L’esportatore è stabilito nel territorio doganale dell’Unione.
Tale requisito non si applica all’esportatore che:
a)
vincola merci al regime di transito, appura il regime di ammissione temporanea o riesporta merci che erano in custodia temporanea;
b)
trasborda merci all’interno di una zona franca o le riesporta direttamente da una zona franca;
c)
vincola merci a regimi doganali a titolo occasionale o le riesporta, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo o riesportazione siano giustificati;
d)
è stabilito in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell’Unione e presenta le merci a un ufficio doganale di frontiera dell’Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale l’esportatore è stabilito conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione; oppure
e)
è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
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