Art. 26

Registrazione

Registrazione 1.   Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione si registrano presso le autorità doganali dello Stato membro di stabilimento al fine di ottenere un codice EORI. Ove possibile, tale registrazione include anche l’identificazione elettronica dell’operatore economico nei regimi nazionali di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (35). 2.   Gli operatori economici registrati informano le autorità doganali di qualsiasi modifica dei loro dati di registrazione, in particolare per quanto riguarda eventuali modifiche del loro luogo di stabilimento. 3.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell’Unione si registrano presso l’autorità doganale dello Stato membro in cui svolgono la prima attività contemplata dalla normativa doganale. 4.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le persone diverse dagli operatori economici non sono tenute a registrarsi presso le autorità doganali. Qualora persone diverse dagli operatori economici siano tenute a registrarsi presso le autorità doganali, si applica quanto segue: a) se sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione, dette persone si registrano presso l’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento; b) se non sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione, dette persone si registrano presso l’autorità doganale dello Stato membro in cui presentano per la prima volta una dichiarazione, forniscono o mettono a disposizione dati, o presentano una domanda di decisione. 5.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le autorità doganali invalidano la registrazione di cui al paragrafo 1. Tale invalidamento è debitamente giustificato. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo i requisiti minimi in materia di dati per la registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) definendo i casi specifici di cui al paragrafo 3 del presente articolo in cui gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell’Unione sono tenuti a registrarsi presso le autorità doganali; c) definendo i casi specifici di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo in cui persone diverse dagli operatori economici sono tenute a registrarsi presso le autorità doganali; d) definendo i casi specifici di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui le autorità doganali sono tenute a invalidare una registrazione. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per stabilire l’autorità doganale responsabile per la registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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