Art. 27
Importatori
Importatori
1. Vi è un solo importatore alla volta.
2. L’importatore:
a)
fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda la custodia temporanea o il regime doganale al quale le merci saranno vincolate conformemente agli o 158 o richieste ai fini dell’appuramento del regime di perfezionamento passivo e le conserva;
b)
garantisce il pagamento di tutti i dazi doganali e degli altri oneri dovuti;
c)
garantisce che le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e fornisce o mette a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità e le conserva;
d)
comunica alle autorità doganali qualsiasi informazione relativa a movimenti sospetti o manipolazione non autorizzata delle merci di cui sia a conoscenza;
e)
adempie qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale che incombe all’importatore.
3. L’importatore è stabilito nel territorio doganale dell’Unione.
Tale requisito non si applica all’importatore che:
a)
vincola merci al regime di transito o al regime di ammissione temporanea;
b)
introduce merci che rimangono in custodia temporanea;
c)
vincola merci a regimi doganali a titolo occasionale, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo sia giustificato;
d)
è stabilito in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell’Unione e presenta le merci a un ufficio doganale di frontiera dell’Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale l’importatore è stabilito conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione; oppure
e)
è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
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