Art. 114

Esportazione

Esportazione 1.   Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono vincolate al regime di esportazione. 2.   Le condizioni per vincolare le merci al regime di esportazione sono le seguenti: a) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; b) i dazi all’esportazione o gli altri oneri dovuti sono stati pagati o sono garantiti; e c) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 3.   Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue: a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione; b) le formalità previste dalle disposizioni applicabili ad altri oneri; c) le norme procedurali in materia di esportazione e uscita. 4.   Il paragrafo 1 non si applica alle merci unionali: a) vincolate al regime di perfezionamento passivo; b) uscite dal territorio doganale dell’Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale; c) fornite come approvvigionamento di aeromobili o navi esenti da IVA o da accise o soggette a IVA o accise pari a zero, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento; d) vincolate al regime di transito interno; e) che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell’Unione conformemente all’. 5.   Le formalità doganali applicabili al regime di esportazione si applicano nei casi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), e al paragrafo 4, lettera c), indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave. 6.   Non si considerano esportate fuori del territorio doganale dell’Unione le merci spedite a destinazione dell’isola di Helgoland. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di esportazione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali in materia di esportazione e uscita di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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