Art. 115
Esenzione dai dazi all’esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate
Esenzione dai dazi all’esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate
Fatto salvo l’, se reimportate, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione dai dazi all’esportazione.
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