Art. 117
Informazioni pre-partenza
Informazioni pre-partenza
1. I trasportatori che fanno uscire le merci dal territorio doganale dell’Unione forniscono all’autorità doganale competente o mettono a sua disposizione informazioni pre-partenza minime su tali merci entro termini specifici e al più tardi all’atto della notifica dell’arrivo delle merci al punto di uscita.
2. Le informazioni pre-partenza contengono i dati necessari alle autorità doganali per effettuare l’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza.
3. L’esportatore può fornire all’autorità doganale competente o mettere a sua disposizione, in tutto o in parte, le informazioni pre-partenza.
4. Se l’esportatore ha già fornito o messo a disposizione una parte delle informazioni pre-partenza richieste, il trasportatore collega la parte delle informazioni pre-partenza richieste che fornisce o mette a disposizione alle informazioni già fornite o messe a disposizione dall’esportatore.
5. Se l’esportatore ha già fornito o messo a disposizione tutte le informazioni pre-partenza richieste, il trasportatore fornisce o mette a disposizione informazioni pre-partenza supplementari solo se è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite o messe a disposizione in precedenza sono inesatte.
6. L’esportatore è informato se un trasportatore collega le informazioni pre-partenza che ha fornito o messo a disposizione alla parte delle informazioni pre-partenza fornite o messe a disposizione dall’esportatore.
7. In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, se il trasportatore o l’esportatore non ha fornito o messo a disposizione tutte le informazioni pre-partenza di cui ai paragrafi 3 e 5, altre persone in possesso di tali informazioni possono essere tenute a fornirle o metterle a disposizione.
8. La persona che fornisca o metta a disposizione informazioni pre-partenza può restringere la visibilità dei suoi dati identificativi e commercialmente sensibili a una o più persone che forniscono o mettono a disposizione anch’esse dati, fatto salvo l’uso di tutti i dati ai fini della vigilanza doganale.
9. L’obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni pre-partenza non si applica:
a)
ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell’Unione senza fare scalo all’interno di tale territorio;
b)
in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali;
c)
alle merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell’Unione conformemente all’;
d)
alle merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, ai prodotti alimentari e agli altri articoli da consumare o vendere a bordo.
10. Nei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo, i dati relativi alla riesportazione sono forniti o messi a disposizione a norma dell’.
11. Il trasportatore porta fuori dal territorio doganale dell’Unione le merci nelle stesse condizioni in cui si trovavano quando le informazioni pre-partenza sono state fornite o messe a disposizione.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento:
a)
specificando quali dati delle informazioni pre-partenza devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
stabilendo i termini specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto del tipo di traffico e dei mezzi di trasporto;
c)
determinando i casi specifici in cui non si applica l’obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 9, lettera b), del presente articolo;
d)
stabilendo le condizioni alle quali la persona che fornisce o mette a disposizione informazioni pre-partenza può restringere la visibilità dei dati identificativi e commercialmente sensibili di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
13. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per fornire, mettere a disposizione e ricevere le informazioni pre-partenza di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
14. In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, le formalità relative all’uscita delle merci possono continuare a essere espletate conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
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