Art. 118

Analisi dei rischi delle informazioni pre-partenza

Analisi dei rischi delle informazioni pre-partenza 1.   Fatte salve le attività dell’Autorità doganale dell’UE di cui al titolo IV, l’autorità doganale competente garantisce, entro termini specifici, che sia effettuata un’analisi dei rischi. L’analisi dei rischi è effettuata principalmente a fini di sicurezza e, se del caso, in collaborazione con altri uffici doganali e, ove possibile, sulla base delle informazioni pre-partenza e di altri dati forniti o messi a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell’UE. L’autorità doganale competente adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi. 2.   L’ufficio doganale di uscita può adottare le opportune misure di attenuazione, tra cui: a) dare istruzione alla persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni pre-partenza di non caricare o trasportare le merci e, se il trasportatore è una persona diversa da quella che ha presentato le informazioni pre-partenza, dare analoga istruzione al trasportatore di non caricare o trasportare le merci; b) richiedere informazioni o azioni supplementari; c) identificare le situazioni in cui potrebbe essere opportuno un intervento di un’altra autorità; d) raccomandare il luogo più idoneo per effettuare un controllo doganale e le misure applicabili a tale controllo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i termini specifici entro i quali deve essere effettuata l’analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per dare istruzione alle persone di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 5.   In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, l’analisi dei rischi è effettuata sulla base dei dati presentati a norma dell’, paragrafo 14. Dopo tale data, l’analisi dei rischi è effettuata sulla base dei dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE.
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