Art. 119
Modifica delle informazioni pre-partenza
Modifica delle informazioni pre-partenza
1. L’esportatore o le persone di cui all’ modificano uno o più dati delle informazioni pre-partenza se:
a)
vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o dell’inesattezza delle informazioni; o
b)
un’autorità doganale chiede loro di procedere in tal senso a causa dell’inesattezza o dell’incompletezza dei dati o di problemi connessi alla qualità dei dati, in particolare se individuati a seguito dell’analisi dei rischi effettuata.
2. L’esportatore o le altre persone di cui all’ non modificano le informazioni pre-partenza se:
a)
le autorità doganali hanno dato istruzione alla persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni pre-partenza e al trasportatore, nel caso non coincida con detta persona, di non caricare o trasportare le merci secondo quanto indicato all’, paragrafo 2, lettera a);
b)
le autorità doganali hanno informato il trasportatore o la persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni pre-partenza che intendono procedere all’esame delle merci;
c)
le autorità doganali hanno stabilito che le informazioni pre-partenza sono inesatte;
d)
i dati nelle informazioni pre-partenza sono stati inclusi nell’elenco dei dati che non possono essere modificati;
e)
le autorità doganali hanno già concesso lo svincolo delle merci per l’uscita.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati nelle informazioni pre-partenza che non possono essere modificati, secondo quanto indicato al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa alla modifica delle informazioni pre-partenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2108#art-119