Art. 121
Notifica dell’arrivo delle merci al punto di uscita
Notifica dell’arrivo delle merci al punto di uscita
1. Il trasportatore notifica all’ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione l’arrivo di tali merci al punto di uscita entro i termini specifici.
2. Fatti salvi gli obblighi del trasportatore di cui al paragrafo 1, ciascuna delle persone seguenti può notificare l’arrivo delle merci:
a)
un esportatore; o
b)
la persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci prima della loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.
3. Previa approvazione dell’autorità doganale, la notifica dell’arrivo delle merci può essere fornita alle autorità doganali o messa a loro disposizione attraverso mezzi diversi dal centro doganale digitale dell’UE, ad esempio per mezzo di sistemi informativi commerciali, portuali o relativi al trasporto, a condizione che tali sistemi contengano i dati necessari per tale notifica e che detti dati siano disponibili entro i termini specifici di cui al paragrafo 1. In tali casi i dati forniti o messi a disposizione tramite questi altri mezzi sono trasferiti al centro doganale digitale dell’UE.
4. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione al solo scopo di permettere di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto dell’Unione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati da notificare all’ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci escono dal territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
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