Art. 122

Presentazione fisica delle merci in dogana

Presentazione fisica delle merci in dogana 1.   Se le autorità doganali o le altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore o il titolare delle merci presenta fisicamente in dogana tali merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione prima della partenza di tali merci. 2.   Le autorità doganali notificano al trasportatore o al titolare delle merci l’obbligo di presentare fisicamente le merci in dogana. 3.   Le merci fisicamente presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l’autorizzazione delle autorità doganali.
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