Art. 120

Invalidamento delle informazioni pre-partenza

Invalidamento delle informazioni pre-partenza 1.   Se il trasportatore o altre persone che forniscono o mettono a disposizione informazioni pre-partenza vengono a conoscenza del fatto che le merci contemplate da dette informazioni pre-partenza non usciranno dal territorio doganale dell’Unione, chiedono quanto prima all’autorità doganale di invalidare tempestivamente le informazioni pre-partenza. Se le merci contemplate dalle informazioni pre-partenza non escono dal territorio doganale dell’Unione entro 200 giorni dalla data in cui le informazioni pre-partenza sono state fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione, le autorità doganali invalidano dette informazioni pre-partenza. 2.   Le persone che forniscono o mettono a disposizione le informazioni pre-partenza, compreso l’esportatore, si informano reciprocamente dell’invalidamento delle informazioni pre-partenza che hanno fornito o messo a disposizione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa all’invalidamento delle informazioni pre-partenza in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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