Art. 115 · Esenzione dai dazi all’esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate

Art. 115

Esenzione dai dazi all’esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate

Esenzione dai dazi all’esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate Fatto salvo l’, se reimportate, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione dai dazi all’esportazione.
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